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Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche

Dichiarazione di interesse culturale di archivi privati

Archivi privati di interesse storico particolarmente importante. Procedura di accertamento e dichiarazione

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, emessa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, accerta la sussistenza delle caratteristiche di bene culturale (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 10, c. 3) nell'archivio o nei singoli documenti appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese, ecc.):

  • per autonoma iniziativa d’ufficio;

  • su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato;

  • su segnalazione del privato proprietario, possessore o detentore del bene.

La Soprintendenza, con atto motivato, avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante dell'archivio o del documento, dandone contestualmente comunicazione al proprietario, possessore o detentore, il quale ha la possibilità, entro 80 giorni, di presentare alla Soprintendenza eventuali osservazioni o controdeduzioni. Durante tale periodo, i documenti sono comunque sottoposti, in via cautelare, alle norme di tutela previste dal d.lgs. n. 42/2004.

Trascorso il termine sopra indicato, viene emanato un provvedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’archivio o del documento, avverso il quale è ammesso il ricorso, per motivi di legittimità o di merito, entro 30 giorni dalla notifica.
Sull’eventuale ricorso decide la Direzione generale archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d.p.r. n. 233/2007, art. 9, c. 2, lett. s). E' altresì possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che può intervenire per i soli vizi di legittimità. Il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

Il provvedimento dichiarativo dell'interesse storico particolarmente importante è emanato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica e formalizza il risultato dell'attività conoscitiva sul patrimonio (d.p.r. 26 nov. 2007, n. 233, art. 17 come modificato da d.p.r. 2 lug. 2009, n. 91). Con l’emanazione di tale provvedimento, l’archivio o il documento sono a tutti gli effetti dei beni culturali, definitivamente sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004.

Qualora la natura giuridica di enti o istituti pubblici muti in qualunque modo, ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione, i loro archivi rimangono sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 13, c. 2, senza la necessità che intervenga la dichiarazione di interesse culturale.

 

Obblighi e diritti

La dichiarazione di interesse storico particolarmente importante produce effetti sulla situazione del privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio, in quanto lo assoggetta agli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali.

In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione dell'archivio e a provvedere alla sua inventariazione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 42/2004. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla Soprintendenza.

Lo spostamento, il trasferimento ad altre persone giuridiche nonché l'esecuzione di qualunque intervento su di esso, sono subordinati ad autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Rientrano fra tali interventi il riordinamento, l'inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale dei documenti.

Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio che abbia effettuato interventi conservativi sulla documentazione può essere ammesso a ricevere contributi statali, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 42/2004 e può anche usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31 d.lgs. n. 42/2004).

Gli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante possono essere consultati dagli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico e bibliografico, ai sensi e nei modi previsti dall’art. 127 del d.lgs. n. 42/2004 (Consultazione di archivi privati).

 

Riferimenti normativi: D.lgs. n. 42/2004, artt. 10, c. 3, 13, 14, 21, 30, 31, 34, 35, 127; D.P.R.. 233/2007, art. 9, c. 2, lett. s, e art. 17 e s.m.i. (d.p.r. 2 lug. 2009, n. 91).

Termini previsti: 120 gg.

Funzionari responsabili: consulta la struttura organizzativa

 



Ultimo aggiornamento: 29/11/2023